Statuto

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COSTITUZIONE

Articolo 1 – È costituita una Associazione Assistenziale Morale e Culturale denominata “Gruppo Rena-Cittavecchia” con sede in Trieste, via Donota 36/a.

DURATA
Articolo 2 – La durata dell’Associazione è illimitata.

FINALITÀ

Articolo 3 – L’Associazione ha per scopo: promuovere l’incontro di tutte le persone nate, vissute, imparentate o che hanno frequentato il rione di Rena-Cittavecchia, in una apposita sede all’uopo costituita, costituire per loro un ambiente idoneo a favorire i rapporti sociali, culturali e ricreativi, organizzare tutte quelle forme ricreative possibili all’interno della sede sociale, promuovere dibattiti fra gli associati su fatti quotidiani, che possano aiutare a fare meglio conoscere e capire i problemi sociali e culturali della città e nazionali, organizzare gite e soggiorni turistici sia in territorio nazionale che all’estero stipulare accordi con le aziende commerciali locali tendenti ad ottenere condizioni o sconti particolari su acquisti di ogni tipo di prodotti merceologici a favore degli associati, assistere gli associati nella soluzione di problemi quotidiani, aiutare nei limiti del possibile gli associati più bisognosi e promuovere tutte quelle iniziative che di volta in volta si riterranno più opportune per il raggiungimento dello scopo sociale. L’Associazione non ha e non avrà scopo di lucro. Le singole quote associative serviranno unicamente al mantenimento ed alla sopravvivenza dell’Associazione stessa, non vincolando comunque i singoli soci se non al pagamento della semplice iscrizione ed al rinnovo annuale della tessera.

AUTONOMIA

Articolo 4 – l’Associazione è autonoma ed indipendente da qualsiasi potere od organo sindacale o politico.

ORGANI

Articolo 5 – Organi dell’Associazione sono:

  • L’Assemblea dei soci
  • Il Consiglio Direttivo
  • I Revisori dei conti
  • Il Collegio dei Probiviri

ASSEMBLEA

Articolo 6 – L’Assemblea dei soci viene convocata almeno una volta all’anno per approvare il bilancio consuntivo e preventivo e per dare le indicazioni generali per l’attività sociale. Inoltre l’Assemblea voterà, nel caso si rendesse necessario, a eventuali modifiche, aggiunte o altro allo statuto. L’Assemblea sarà convocata altresì ogniqualvolta il Presidente o il consiglio Direttivo lo riterrà necessario o sarà proposta al Consiglio Direttivo domanda sottoscritta da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto. La convocazione spetta in ogni caso al Presidente o al Consiglio Direttivo con almeno otto giorni di preavviso. Essa sarà presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza da vice-Presidente. In assenza di ambedue l’Assemblea eleggerà fra i soci chi dovrà presiederla. Il residente nomina un segretario e due scrutatori. Le deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto sono obbligatorie per tutti i soci anche se non intervenuti.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 7 – l’Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da sei a dieci membri eletti dall’Assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo, successivamente, eleggerà il Presidente, il vice-Presidente, il Segretario e le varie cariche dei consiglieri che durano in carica due anni e son rieleggibili. Oltre alle attribuzione specificatamente previste negli altri articoli del presente statuto, al Consiglio Direttivo spettano inoltre: l’emanazione di tutti i regolamenti interni, la gestione delle attività sociali, l’amministrazione, l’eventuale attribuzione di incarichi particolari, quali la nomina del tesoriere, del custode della sala, dell’addetto alle pubbliche relazioni, ecc… tutti i provvedimenti del Consiglio Direttivo devono essere ratificati da Presidente, che in caso di disaccordo con lo stesso, potrà convocare l’Assemblea dei soci per le delibere del caso. Al Presidente spetta inoltre la rappresentanza legale dell’Associazione nei rapporti attivi e passivi con i terzi ed in giudizio. Al Tesoriere è affidato il compito di incassare le quote di iscrizione dei soci e di redigere i bilanci preventivi e consuntivi dell’associazione da sottoporre all’Assemblea dei soci nella riunione annuale. Qualsiasi socio che desideri candidarsi e partecipare ad una regolare elezione a componente del Direttivo, deve essere iscritto all’Associazione da almeno “24 mesi”, ai fini di conoscere e valutare le qualità morali del futuro candidato. Quanto previsto dal comma precedente vale anche per la scelta da parte del Direttivo, dei Probiviri e dei Revisori dei conti.

La modalità per l’elezione del Consiglio Direttivo sarà la seguente:
Calcolo proporzionale dei 2/3 (due terzi)

ISCRITTI                                                    ELETTI

15                                                               10
14                                                                 9
13                                                                 9
12                                                                 8
11                                                                  7
10                                                                 7
9                                                                  6
8                                                                  6
7                                                                  6
6                                                                  6

Tutto ciò per consentire una scelta più democratica dei candidati.

Articolo 8 – Qualunque componente il Consiglio Direttivo che venisse a ricoprire cariche politiche o istituzionali, quali quelle di senatore, deputato, consigliere regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale, decadrà automaticamente dalla carica di componente il Consiglio Direttivo. Qualunque componente il Consiglio Direttivo intendesse candidarsi a elezioni politiche o amministrative dovrà darne immediato avviso al Consiglio Direttivo; quest’ultimo nella prima successiva riunione dovrà decidere, con la semplice maggioranza degli intervenuti se quegli potrà o meno conservare la carica di componente il Consiglio Direttivo ove non risultasse eletto nelle elezioni politiche o amministrative di cui sopra.

I REVISORI DEI CONTI

Articolo 9 – Sono scelti dal Consiglio Direttivo esclusivamente tra i soci.

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Articolo 10 – Esso è composto fino a un massimo di quattro membri eletti dal Consiglio Direttivo esclusivamente fra i soci. È di competenza del Collegio dei Probiviri, oltre alla decisione definitiva sull’esclusione degli associati, la risoluzione di tutte le controversie che dovessero sorgere fra i soci e l’Associazione o gli organi della stessa circa l’interpretazione e l’applicazione dello statuto, dei regolamenti, delle deliberazioni sociali o concernenti comunque i rapporti sociali od affari intervenuti fra Associazione e soci, sempre che possano formare oggetto di compromesso. I Probiviri decidono quali arbitri amichevoli compositori con dispensa da ogni formalità e dall’obbligo del deposito delle decisioni stabilito dal Codice di Procedura Civile.

DELIBERE

Articolo 11– Sia il Consiglio Direttivo che l’Assemblea deliberano a maggioranza semplice con l’intervento di almeno la metà dei membri. In seconda convocazione le delibere dell’Assemblea sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

QUOTE ASSOCIATIVE

Articolo 12 – Sono previste le seguenti categorie di soci: ordinari, onorari e benemeriti. La quota di iscrizione dei soci ordinari viene stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo. I soci onorari e benemeriti, nominati dal Consiglio Direttivo in riconoscimento della loro opera a favore dell’Associazione, non dovranno versare alcuna quota obbligatoria. Il Tesoriere dell’Associazione avrà il compito di curare e redigere personalmente il libro associativo, contenente i movimenti del denaro versato dai soci.

FONDO COMUNE E MEZZI

Articolo 13- Il Fondo Comune è costituito dai beni acquisiti dall’Associazione.
I mezzi finanziari a disposizione per il conseguimento dei fini sociali sono costituiti:

  • dalle quote di iscrizione e dai contributi degli associati;
  • da eventuali contributi ed elargizioni di Enti o di terze persone;
  • da eventuali utili derivanti dall’attività propria dell’Associazione.

ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 14 – L’esercizio sociale si apre il 1° Gennaio e si chiude al 31 Dicembre di ogni anno.

SOCI

Articolo 15 – Coloro che intendono diventare soci dell’Associazione Gruppo Rena-Cittavecchia devono compilare domanda su apposito modulo reperibile presso la sede sociale. La domanda verrà preliminarmente esaminata dal Consiglio Direttivo e, se accolta, verrà esposta in visione su di una apposita bacheca, istallata nella sede sociale, per consentire a tutti i soci di esprimere l’eventuale loro dissenso all’accoglimento della domanda mediante motivazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo entro sette giorni dalla data di esposizione. Il Consiglio Direttivo, esaminate le argomentazioni presentate deciderà inappellabilmente sull’accoglimento o meno della domanda di iscrizione. Il Consiglio Direttivo si riserva di proporre all’Assemblea la consegna di una tessera di argento o d’oro a soci benemeriti particolarmente distintisi nell’opera a favore dell’Associazione.

Articolo 16- È fatto divieto ai soci di portare persone estranee seco nei locali del Circolo. È fatto obbligo a tutti i soci di avere sempre seco la tessera sociale quando frequentino i locali del Circolo, nonché di esibirla a semplice richiesta da parte di un componente il Consiglio Direttivo o il Collegio dei Probiviri.

PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

Articolo 17– Si perde la qualifica di associato per:

  • indegnità, votata dal Consiglio Direttivo;
  • in seguito a condanne pronunciate dalla Magistratura per aver commesso reati di qualsiasi tipo o al comportamento gravemente scorretto tenuto dall’associato, che abbia comportato danni al buon nome ed alla dignità dell’Associazione;
  • per decesso.

SCIOGLIMENTO

Articolo 18 – Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato solo dall’Assemblea con una maggioranza di almeno due terzi dei votanti. Nella stessa delibera l’Assemblea dovrà indicare la destinazione del Fondo Comune Sociale.

NORMA FINALE

Articolo 19 – Eventuali modifiche dello statuto possono essere richieste dal Presidente, dal Consiglio Direttivo, dall’Assemblea o da almeno dieci soci e devono essere approvate dall’Assemblea con la maggioranza dei due terzi dei votanti.

Articolo 20– Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni di legge.

 

Statuto1

Statuto2

Statuto3

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